martedì 19 marzo 2013

TELEDIRITTO: CARTELLE PAZZE:PAGA EQUITALIA


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Martedì 19 Marzo 2013 10:00
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Casa ipotecata per una multa: condannato il messo dell'azienda privata. Danni e provvisionale al contribuente, l'agente della riscossione è responsabile in solido.
Scatta la responsabilità civile a carico di Equitalia per la cartella pazza costata all'ignaro contribuente l'ipoteca sulla casa per una banale multa automobilistica. E ciò anche se a falsificare la relata della cartella esattoriale, in modo da far risultare la notifica eseguita, è stato l'incaricato di una società terza, cui era stato appaltato il servizio di notifica, messo notificatore che oggi viene condannato per falso del pubblico ufficiale in atto pubblico. L'agente della riscossione risponde in solido con il reo dei danni, che saranno liquidati in sede civile, ed è condannato sempre in solidarietà al pagamento di una provvisionale di 5 mila euro immediatamente esecutiva. È quanto emerge dalla sentenza 1824/13, pubblicata dalla settima sezione penale del tribunale di Napoli (giudice monocratico Marta Di Stefano).
Nessuna attenuante
Finisce un incubo per il contribuente, parte offesa patrocinata dagli avvocati Maria Grazia Bartolino, Marco Esposito e Francesco De Maio. Sarà il giudice civile a stabilire l'entità del risarcimento dei danni, che non sarà esiguo perché a causa della cartella pazza il contribuente non soltanto ha patito l'iscrizione pregiudizievole sull'immobile ma ha dovuto sobbarcarsi due procedimenti legali: uno davanti al giudice di pace per l'annullamento della cartella esattoriale e l'altro per la querela di falso contro la relata contraffatta. Il tutto perché il notificatore "in appalto" dell'agente della riscossione cui è subentrata Equitalia ha pensato bene di falsificare la firma di un familiare del multato, la madre, qualificandola come «addetta alla casa», in modo da far risultare andata a buon fine la procedura. A smascherare l'imputato provvede la perizia grafologica, che dimostra come la sottoscrizione sulla relata non appartiene a nessuna delle persone che abitano nella casa del contribuente, ma somiglia moltissimo alla scrittura del notificatore, molto ma molto "speciale". Scatta la condanna a un anno di reclusione (la pena è sospesa): niente attenuanti proprio perché il danno è notevole, nonostante l'imputato fosse incensurato.
Eligendo e vigilando
La condanna alla rifusione dei danni in solido a carico di Equitalia scatta perché la fattispecie rientra in uno delle ipotesi di responsabilità indiretta disciplinate dal codice civile: l'agente della riscossione, in questo caso, rappresenta il committente perché la notifica era sì eseguita dall'agenzia privata ma comunque per conto dell'esattore. Nessun dubbio che Equitalia, subentrata alla precedente "concessionaria", debba rispondere del danno patrimoniale e non patrimoniale, laddove la falsa firma apposta sulla relata di notifica impedisce al contribuente di proporre tempestivamente l'opposizione alla cartella esattoriale e dunque fa scattare l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà "pro quota" della parte offesa. Insomma: la responsabilità dell'agente della riscossione si configura sotto i profili della culpa in eligendo e in vigilando, laddove Equitalia non ha saputo scegliere bene l'appaltatore del servizio e poi sorvegliarlo a dovere (e il servizio, a quanto pare, è svolto attualmente da un'altra società). Non resta che pagare le spese di giudizio.
Dario Ferrara www.cassazione.net